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Risparmio energetico, in pillole: le detrazioni fiscali

Pillola di risparmio n. 3: Quali agevolazioni fiscali potrei sfruttare?

Lo Stato, ma in qualche caso anche le Regioni e i Comuni, mettono a disposizione dei contribuenti generose detrazioni fiscali per sostenere i cittadini a intraprendere le opere di risparmio energetico sugli edifici esistenti.

Le detrazioni fiscali per le opere di risanamento energetico degli edifici esistenti sono istituite in Italia dal 2006. L’ultima Legge di bilancio, con la finalità di stimolare gli interventi volti al contenimento dei consumi energetici, ha prorogato e in parte modificato i benefici fiscali fino al 31 dicembre 2019, sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari sia per le opere eseguite sulle parti comuni dei condomìni. Il Governo ha annunciato che nella manovra fiscale tali detrazioni verranno con tutta probabilità prorogate anche per il prossimo anno.

L’agevolazione dedicata alle singole unità consiste nel riconoscimento di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 65% o al 50% (a seconda dei casi), di tutte le spese sostenute per migliorare la prestazione energetica degli edifici.

Sono agevolate:

  • le opere di isolamento termico,
  • la sostituzione dei serramenti
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie a biomassa, microcogeneratori, ecc.
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria,
  • le schermature solari,
  • interventi di domotica.

Possono essere detratti sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, sia per le prestazioni professionali eventualmente necessarie. La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Per sfruttare il beneficio è necessario effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico parlante, quindi, entro 90 giorni dal termine delle opere, presentare la richiesta di detrazione tramite il sito www.acs.enea.it.

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