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Cosa si intende per apparecchio televisivo?

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo o apparecchio atto alla ricezione (art. 1 del R.D.L., n. 246/38). Con Nota n. 9668 del 20 aprile 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico, ha precisato che “per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”. A questo link è disponibile una tabella esemplificativa delle apparecchiature per le quali si deve pagare il canone.